Città di Caorle
Città Metropolitana di Venezia

Accesso civico "generalizzato"

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

E' stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 con lo scopo di adeguare l'ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza. L'istituto è mutuato dal cd. FOIA - Freedom of Information Act - dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza mentre la riservatezza ed il segreto sono eccezioni. Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano: accesso civico semplice e accesso documentale, che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

Fonte normativa
- Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.
- Regolamento comunale per l'accesso civico e documentale. - (approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 29.02.2022).

Cos'è l'accesso civico generalizzato?
E' il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
All'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque compilando il rispettivo MODULO di richiesta, reperibile allindirizzo: https://www.comune.caorle.ve.it/amministrazione/documenti-e-dati/?tipo=modulistica, che verrà alternativamente:

- Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Caorle - via Roma n. 26" unitamente a copia del documento di identità di chi firma l'istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;
oppure
- Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto o all'indirizzo PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it dell'ente;
oppure
- Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC all'indirizzo sopra descritto. Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purchè sia prodotto contestualmente o su richiesta dell'Ufficio, la copia della carta di identità dell'istante.

Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Presenza di controinteressati
Se l'istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest'ultimo si procede come segue:
- comunicazione al controinteressato;
- il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
- il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
- decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
- il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
- dell'esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato

Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, pu concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

1. Accoglimento
L'Ufficio competente trasmette, entro 20 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;

2. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
Salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne da comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
L'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
- può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente (attraverso il modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T., reperibile all'indirizzo https://www.comune.caorle.ve.it/amministrazione/documenti-e-dati/?tipo=modulistica)
- può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione: dell'Amministrazione; in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

Rimedi avverso l'accoglimento della richiesta in presenza dell'opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
- può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente (attraverso il modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. da parte del controinteressato reperibile all'indirizzo https://www.comune.caorle.ve.it/amministrazione/documenti-e-dati/?tipo=modulistica);
- può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale: avverso la decisione dell'Amministrazione; in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
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