Città di Caorle
Città Metropolitana di Venezia

Accesso documentale

Pubblicato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
 
L’accesso documentale è disciplinato dal Capo V Accesso ai documenti amministrativi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza di accesso. La richiesta di accesso documentale è consentita in conformità a quanto previsto dalle leggi italiane e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
 
Fonte normativa
- Capo V Accesso ai documenti amministrativa della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Regolamento comunale per l’accesso civico e documentale (approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 29.12.2022).
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), attualmente individuato nel Segretario Generale dott.ssa Patrizia Pavan. Recapito telefonico:0421-219291.
 
Modalità per la presentazione delle istanze
  • Modulo di presentazione richiesta di accesso documentale:
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sotto riportato, che verrà alternativamente:
  • Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Caorle - via Roma n. 26" unitamente a copia del documento di identità di chi firma l'istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;
  •  
  • Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto o all’indirizzo PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it dell’ente;
  •  
  • Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC all’indirizzo sopra descritto.
 
Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.
 
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
 
Presenza di controinteressati
Se l'istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.
 
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
 
1. Accoglimento
L'Ufficio competente trasmette, entro 20 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
 
2. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
Salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
 
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
L'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.
 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente (attraverso il modulo sotto riportato);
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione: dell'Amministrazione; in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
 
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente (attraverso il modulo sotto riportato);
  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale: avverso la decisione dell'Amministrazione; in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
Descrizione
Regolamento per l'accesso civico e documentale (186.67 KB)
Inserita il 10/02/2026
Modificata il 26/02/2026
Modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. dell'istante (0.54 MB)
Inserita il 10/02/2026
Modificata il 10/02/2026
Modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. da parte del controinteressato (0.53 MB)
Inserita il 10/02/2026
Modificata il 10/02/2026
Modulo di presentazione richiesta di accesso documentale (0.73 MB)
Inserita il 10/02/2026
Modificata il 10/02/2026
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